Legge svizzera sul mate
In Svizzera, come avviene in molti paesi, esiste una legge quasi per tutto. Per chi è incuriosito o non conosce bene il mate e ha dubbi sulla legalità, ecco la legge svizzera sul mate.
Il testo presentato qui sotto è stato copiato dal sito ufficiale della Confederazione nel gennaio 2017. Troverete il testo originale sulla pagina (https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20050173/index.html) dell’amministrazione federale. Si tratta dell’Ordinanza del DFI sulle bibite senza alcol (in particolare tè, infusioni, caffè, sughi, sciroppi, limonate). E possibile tuttavia che sia stata modificata da allora.
Sezione 3
Art. 75 Definizione
Per mate (yerba, tè del Paraguay) si intendono le foglie contenenti caffeina, leggermente torrefatte e sminuzzate grossolanamente, di certe specie di Ilex, in particolare di Ilex paraguayensis.
Art. 76 Requisiti
1 Il tenore di acqua del mate non deve superare il 10 per cento in massa.
2 Il tenore di caffeina deve essere almeno dello 0,6 per cento in massa.
3 Il tenore di estratto idrosolubile deve essere almeno del 36 per cento in massa.
Art. 77 Mate torrefatto
Il mate torrefatto deve corrispondere ai requisiti del mate.
La yerba è ufficialmente conosciuta in Svizzera da più di un secolo
Per passare la dogana ogni merce deve essere dichiarata e deve essere classificata nella lista dei “numeri delle tariffe doganale”. Se una merce non corrisponde a nessun numero, è considerata come sconosciuta e rimane bloccata fino a quando una classifica sia trovata o nuovo numero venga stabilito. Ciò può prendere più settimane. Questa lista è molta lunga e la yerba ci ha trovato il proprio posto, sicché possiede un numero doganale.
A nostra conoscenza, la prima menzione della yerba mate nei documenti ufficiali della Confederazione per le dogane sale al 1885. Tuttavia era sicuramente conosciuta già da prima.
E dunque un piacere del tutto legale. Per di più, anche il Papa Francesco beve del mate in pubblico.